Diritto successorio spagnolo: come proteggere il coniuge vedovo.

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Il Diritto spagnolo prevede che l’eredità venga suddivisa in tre parti: 1/3 la legittima, 1/3 la “mejora” e 1/3 il disponibile.
  • La legittima è la parte dell’eredità di cui  il testatore non può disporre. È la parte riservata agli eredi cd. forzosi o legittimari. Gli eredi legittimi sono: 1º) I figli ed i discendenti. 2º) I genitori e gli ascendenti. 3º) Il vedovo o la vedova.
  • La “mejora” è la parte dell’eredità che il testatore può aggiungere a quello che giá riceve uno o più di uno dei suoi figli, o discendenti (nipoti, bisnipoti etc). La “mejora” è una quota che potremmo definire di disponibilità limitata, ossia può essere disposta ma solo a favore di soggetti che la legge indica tassativamente.
  • Il disponibile è quella parte di eredità di cui il testatore può disporre liberamente, potremmo definirla di diponibilità assoluta, ossia quella parte di eredità che può essere disposta a favore di qualsiasi persona o entità giuridica.

Le norme di successione regionali spagnole andranno considerate di volta in volta. Non dimentichiamo che la Spagna, pur non essendo uno stato federale in senso stretto, è suddivisa in 17 Comunitá autonome (comunidad autónoma) alcune delle quali mantengono antichi privilegi legislativi: ossia normative successorie specifiche applicabili alle successioni che si aprono in una determinata Comunitá e che derogano alle disposizioni del codice civile spagnolo. Ricordiamo le normative successorie aragonesi, catalana e delle baleari.

Testamento e protezione del coniuge supersiste

È preoccupazione assai comune del testatore cercare di proteggere con il testamento il coniuge che gli soppravviva. Per quello in Spagna é pratica comune in molti testamenti che il testatore lasci al coniuge l’usufrutto vitalizio su tutti i suoi beni, e lasci invece la nuda proprietà dei beni ai figli. Ciò significa che il coniuge vedovo avrà il diritto vitalizio di godere dei beni del testatore con l’obbligo di conservarli. Alla morte del coniuge vedovo, l’usufrutto si estinguerà, ed i figli o discendenti del testatore diventeranno proprietari di detti beni senza alcuna limitazione.

Tuttavia, l’articolo 813 del codice civile spagnolo prevede che 1/3 della legittima vada trasmessa libera da oneri e gravami. Pertanto, legalmente non può essere gravata dal citato usufrutto a favore del coniuge vedovo. Ciò vale a dire che ciascun figlio del testatore ha il diritto di impugnare il testamento per far valere il suo diritto a ricevere la legittima senza dover attendere la morte del coniuge vedovo.

Questo problema è stato risolto mediante la cosiddetta «cautela sociniana», che consiste nell’aggiungere una clausola al testamento, con la quale il testatore avverte gli eredi che colui che si opponga all’ usufrutto generale previsto dal testamento automaticamente restringerà il suo diritto ereditario alla sola quota legittima, perdendo automaticamente il suo diritto alla quota che gli spetti dei restanti 2/3 dell’eredità.

Diversi sono le redazioni notarili che nella pratica possono evitare azioni indesiderate dei figli a danno del coniuge vedovo. Tra le tante abbiamo scelto la seguente che riteniamo garantisca la tutela desiderata.

«Il testatore lega al suo coniuge, l’usufrutto universale e vitalizio della propria eredità, esonerandola espressamente dall’obbligo di inventario e di cauzione; parimenti lega la nuda proprietà dei beni oggetto della eredità, attribuendole facoltà di scelta dei beni sino a coprire l’importo della legittima, con facoltà per l’accettazione del presente legato.

La legataria sarà proprietaria esclusiva dei citati beni scelti sino a coprire l’importo della sua legittima; in nessun caso i citati beni potranno essere quelli espressamente legati ai figli di cui al seguente paragrafo. Nel caso in cui un legittimario non accetti la presente disposizione esigendo l’aggiudicazione in piena proprietà del bene, la sua legittima verrà ridotta alla legittima “estricta” prevista dalla normativa spagnola. Nel caso in cui tutti i legittimari impugnassero l’usufrutto universale, lega a ciascuno di loro la rispettiva legittima, nominando a su sposa erede universale e legandole la quota legale dell’usufrutto».